Contatto

Descrizione

A seguito delle richieste di chiarimento sull’ulteriore taglio del cuneo fiscale a favore delle lavoratrici e dei lavoratori previsto all’articolo 39 del Decreto Lavoro n. 48/2023 consistente in un aumento della riduzione dei contributi previdenziali per IVS: invalidità, vecchiaia e superstiti a carico, ad una percentuale fino a 7 punti, evidenziamo che la norma stabilisce che per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima, la misura dell’esonero stabilita dalla Legge di Bilancio 2023 sia incrementata al:
• 6% rispetto al precedente al 2% percepito da gennaio a giugno u.s. per i redditi fino a 35.000 euro lordi annui.
• 7% rispetto al precedente 3% percepito da gennaio a giugno u.s. per i redditi sotto i 25.000 euro lordi annui. Le lavoratrici e i lavoratori possono accedere al beneficio PURCHÉ VENGA RISPETTATO IL LIMITE MENSILE DELLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE AI FINI PREVIDENZIALI (importo previdenziale da verificare nel cedolino paga di solito è inserito alla voce CONTRIBUTO IVS) di 2.692 euro per la riduzione fino a 6 punti percentuali e di 1.923 euro per la riduzione fino a 7 punti percentuali. Se la retribuzione percepita in un determinato mese supera il massimale di 2.692 euro, l’esonero della quota dei contributi in quel mese non spetta con conseguente pagamento dell’intera quota dei contributi previdenziali del 9,19% senza alcuna riduzione. Ad esempio, il superamento della soglia mensile di 2.692 euro può essersi realizzata nel mese in cui si è percepito l’eventuale importo relativo al Premio di Risultato salvo la sua conversione in servizi di welfare.
L’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori può però comportare la perdita del trattamento integrativo del reddito (TIR) di 100 euro al mese (1.200 annui) (c.d. ex bonus Renzi) per i redditi fino a 15.000 euro in quanto il taglio del cuneo fiscale comporta un maggior imponibile fiscale mensile ed annuo. Pertanto, è opportuno, verificare se l’importo totale ottenuto dalla somma degli imponibili IRPEF mensili presenti nei cedolini paga da gennaio ad agosto (di solito inseriti alla voce IMPONIBILE IRPEF) più l’importo dell’imponibile IRPEF presente nel cedolino paga di settembre moltiplicato per 5 (settembre + previsione per i mesi di ottobre + novembre + 13°mensilità + dicembre) sia inferiore ai 15.000 euro. Se l’importo ottenuto è superiore a 15.000 euro verrà meno il diritto a percepire il trattamento integrativo del reddito (TIR) con relativo conguaglio in negativo nel cedolino paga di dicembre p.v. dovuto al dover restituire l’intero importo TIR fino ad oggi percepito. Per gli iscritti alla previdenza complementare, per ovviare a tale problema, è possibile aumentare per i prossimi mesi la percentuale della quota dipendente da versare al fondo pensione al fine di abbattere l’imponibile fiscale annuo evitato quindi con il conguaglio di fine anno di dover restituire il Trattamento Integrativo del Reddito (TIR). In alternativa, è possibile effettuare un versamento volontario diretto tramite bonifico bancario al fondo pensione per abbattere l’imponibile fiscale ma in questo caso si potrà recuperare l’importo del trattamento integrativo del reddito (TIR) con la prossima dichiarazione dei redditi (730/2024) presentando la certificazione dei versamenti volontari “DIRETTI” ricevuta dal fondo pensione con riconoscimento del conguaglio nel mese di luglio 2024.
La Segreteria Regionale FISTel CISL Veneto

 

File name : re231006-Fistel-Taglio-cuneo-fiscale-e-riflessi-su-trattamento-integrativo-del-reddito-tir.pdf


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