Contatto

Descrizione

In data 22 marzo 2023 si sono incontrati, presso la sede della Società Pixartprinting SpA la Direzione Aziendale rappresentata da Maruska Fiorotto,
e
Le Organizzazione Sindacali Regionali Veneto di SLC CGIL rappresentata da Nicola Romanato e FISTel CISL rappresentata da Mauro Vianello
e
le RSU nelle persone di Andrea Pellegrini, Annalisa Santarpia, Emanuele Cipriani, Franco Furlan, Luca Pavan, Matteo Dal Soldà, Nicola Bonato, Simone Massaria, Stefano Darin
PREMESSO CHE
• il decreto legislativo n. 151/2015 all’art. 24 ha previsto la possibilità che i lavoratori possano cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ad altri lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che, per particolari condizioni di salute, necessitino di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva;
• in data 07/10/2022 le parti sottoscrivevano un accordo quadro Aziendale dove si impegnavano a normare l’istituto delle ferie e permessi solidali;
• ai fini del presente accordo, le ferie oggetto di donazione possono essere esclusivamente quelle eccedenti la misura delle quattro settimane previste dall’art. 10 del d. lgs. n. 66/2003 (di seguito denominate “ferie aggiuntive”) e dei ROL residui Anno Precedente;
tutto ciò premesso le Parti
CONVENGONO
quanto segue,
1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
2. Le Parti convengono di adottare, in via sperimentale, l’istituto definito dal decreto legislativo n. 151/2015 all’art. 24 che ha previsto la possibilità che i lavoratori possano cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ad altri lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che, per particolari condizioni di salute, necessitino di cure costanti gravi e situazioni di assistenza ed estenderlo anche nei confronti dei genitori e/o coniuge e/o convivente ai sensi della legge 76/2016.
Al fine dell’attuazione dell’istituto, i dipendenti di Pixartprinting SpA che si trovano nelle condizioni di necessità di cui sopra, potranno avanzare la richiesta alla Direzione Aziendale di utilizzo della banca ore solidale. La richiesta dovrà essere effettuata con cadenza bimestrale previa presentazione della certificazione comprovante lo stato di necessità rilasciata da struttura sanitaria pubblica. In caso di più richieste le domande verranno accolte sulla base dell’ordine cronologico di ricezione da parte della Direzione Aziendale.
A seguito del passaggio preliminare di cui al paragrafo che precede la Direzione aziendale procederà ad informare tutti i lavoratori dell’attivazione dell’istituto della banca ore solidale e riceverà le disponibilità ad aderire da parte degli stessi su base volontaria;
3. L’adesione dei lavoratori donanti dovrà essere manifestata, entro 21 giorni dalla informativa della Direzione Aziendale, in forma scritta (come da modulo riportato nell’ allegato A del presente verbale di accordo) dichiarando espressamente la volontà di cedere, ferie aggiuntive e/o R.O.L. non fruite, indicando il quantitativo di ore oggetto della donazione (di seguito denominate “ore solidali”). L’adesione dei lavoratori alla donazione dovrà essere manifestata attingendo esclusivamente a ferie aggiuntive e/o R.O.L. residui al momento dell’adesione, fermo restando quanto indicato all’ultimo punto delle premesse;
4. Le quote di ferie aggiuntive e/o R.O.L. cedibili sono solo quelle accantonate per le quali non sia stata già versata la contribuzione previdenziale;

5. Le quote di ferie e riposi cedute e fruite non potranno essere inferiori ad unità giornaliera e non saranno frazionabili;

6. È obbligo per il dipendente che usufruisce della Banca Ore Solidale di darne comunicazione al proprio responsabile con un preavviso minimo di 5 giorni lavorativi;
7. Potranno presentare domanda di accedere all’istituto solo i dipendenti che abbiano esaurito perché già fruite tutte le spettanze di ferie/ROL/ex festività compresa la proiezione a fine anno;
8. Le quote di ferie aggiuntive e/o R.O.L. cedute e confluite nella banca delle ore solidali saranno valorizzate sulla retribuzione del lavoratore cedente in essere al momento della cessione; la massa monetaria così determinata sarà divisa per la retribuzione oraria del dipendente fruitore delle ore solidali, al fine di identificare il numero di ore di permesso a cui egli avrà diritto. All’allegato B del presente accordo viene riportato il modulo per la domanda di fruizione di ore solidali;
9. Le ore solidali saranno cedute al loro valore lordo nominale in quanto la contribuzione e la tassazione sarà applicata sulle ore effettivamente fruite dal lavoratore beneficiario;
10. Al termine del periodo utile per la dichiarazione di adesione di cui al punto 3, effettuate le opportune verifiche da parte dell’Ufficio Personale in merito alla fattibilità della cessione, si procederà alla totalizzazione delle ore di ferie e/o R.O.L. aggiuntive equivalenti ceduti sulla base dell’ordine di arrivo e delle disponibilità, con conseguente caricamento delle ore in favore del/i richiedente/i. Il lavoratore/i beneficiario/i potrà/anno fruire del monte ore oggetto di donazione una volta esaurito il proprio monte ore individuale di tutti gli istituti quali ferie, ex festività, R.O.L. Sarà garantito l’anonimato sia del lavoratore richiedente che degli aderenti; infatti, l’istituto della banca ore solidale sarà presente solo sui cedolini paga degli aderenti e del/i richiedente/i; non sarà possibile scegliere il beneficiario al quale conferire le proprie ore;
11. Ove il lavoratore/i comunichi/no formalmente per iscritto la cessazione dell’esigenza che ha dato luogo alla donazione, gli eventuali residui delle ore solidali non usufruite dal/i lavoratore/i richiedente/i rientreranno nella disponibilità della banca delle ore solidali. Allo scadere del presente accordo gli eventuali residui delle ore solidali rientreranno nella disponibilità dei lavoratori cedenti in misura proporzionale al totale della retribuzione equivalente alle ore cedute;
12. Ove la necessità di cui al punto 2. del presente accordo si protragga, ferma restando la presentazione di una nuova richiesta da parte del/i lavoratore/i interessato/i, e previa verifica da parte dell’azienda della capienza della banca ore solidale, si procederà con le modalità che precedono, dal punto 3 al punto 8 del presente accordo;
13. Potranno cedere a titolo gratuito le ferie e/o i permessi e/o fruire della banca ore solidale del presente accordo, tutti i dipendenti a tempo indeterminato;
14. Le Parti concordano che il presente accordo abbia decorrenza dal 1° aprile 2023 sino al 31 dicembre 2024 e si applica ai dipendenti di Pixartprinting SpA sede di Quarto d’Altino (VE).
15. Le parti analizzeranno periodicamente l’andamento dell’istituto al fine di valutare eventuali integrazioni, correttivi al presente accordo, non escludendo la partecipazione al monte ore da parte dell’azienda.
All. A e all. B
Letto, confermato e sottoscritto.
PIXARTPRINTING SpA SLC-CGIL
FISTEL – CISL
RSU

 

File name : pr230322-Pixartprinting-Verbale-di-accordo-lavoro-ferie-e-permessi-solidali.pdf


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